Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI: a) abbiano compiuto il
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.